sabato 17 dicembre 2011

NULLITA’ DEL ROGITO IN MANCANZA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ TRA STATO ATTUALE DELL’IMMOBILE E PLANIMETRIE CATASTALI

Dal 1 luglio 2010 è entrato in vigore la nuova disposizione, contenuta nel D.L.31 maggio 2010-07-06 Pubblicato sulla G.U.del 31 maggio 2010 Supplemento Ordinario n.114 ART. 19, comma 14 e 15., che impone di inserire, negli atti pubblici o nelle scritture private autenticate che riguardino il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, la dichiarazione degli intestatari in ordine alla conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.1 Alla violazione dell’obbligo è legata la sanzione della nullità dell’atto. Cosa significa tutto questo? Significa che, ad esempio, il venditore di un immobile dovrà dichiarare, e il notaio rogante inserire detta dichiarazione nell’atto di compravendita, che l’immobile oggetto di compravendita si trova nello stesso stato di fatto rappresentato nella planimetria catastale allegata all’atto. Se tale indicazione non viene effettuata, ed inserita bell’atto, quest’ultimo è nullo. In altre parole, è facile presumere, l’atto non verrà nemmeno stipulato poichè difficilmente un notaio si presterà a rogitare un atto ritenuto nullo ex lege. La novità, come appare evidente dalla mera lettura della novella, non è di poco conto, se si tiene presente che, come a tutti noto, molti immobili si trovano in situazioni di fatto che non corrispondono esattamente a quanto risultante dalla planimetria catastale. Per poter rogitare la compravendita di un immobile occorrerà quindi procedere alla preventiva “regolarizzazione” della planimetria catastale, conformandola allo stato di fatto attuale dell’immobile.

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